Testamento scritto di proprio pugno (ossia il testamento olografo).
Sicuramente la domanda più frequente che viene posta ad un avvocato che segue la materia successoria è la seguente: Posso scrivere da solo il mio testamento?
Questa domanda è seguita da numerose altre:
- È valido un testamento scritto di proprio pugno?
- Come deve essere compilato un testamento olografo?
- Il testamento olografo deve essere sottoscritto con due testimoni?
- Il testamento scritto a mano deve essere datato?
- Il testo del testamento scritto di proprio pugno può essere scritto a computer?
- Chi deve tenere il testamento olografo?
Con questo articolo cercheremo di dare una risposta a tutte queste risposte.
Innanzi tutto si deve osservare che l’art. 602 del Codice Civile ci fornirà già le risposte a molte delle domande sopra indicate.
L’articolo recita: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.”
Ricapitolando: il testamento scritto di proprio pugno è pienamente valido, sempre che sia interamente sottoscritto dal testatore, e sia datato e sottoscritto di pugno dello stesso. Quindi il testamento redatto, anche in parte (ossia anche per una sola parola) con il computer o da un terzo (anche solo per completare delle lettere) è considerato invalido.
Importante: la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni. Eventuali aggiunte apposte sotto la sottoscrizione (cd. codicillo) possono essere considerate aggiunte invalide, in quanto non sottoscritte.
Altro problema: il testamento olografo deve essere sottoscritto da due testimoni?
Nella prassi di tutti i giorni si vedono numerosissimi testamenti olografi sottoscritti come testimoni da amici o parenti del testatore.
Evidentemente questo è un lascito di conoscenze derivanti dall’aver partecipato a qualche testamento pubblico, ossia redatto dal notaio, visto che in tal caso è necessaria la presenza dei testimoni.
In realtà il testamento olografo non necessita della sottoscrizione di terzi. In ogni caso, se tale sottoscrizione è presente non invalida il testamento.
Infine ci si deve chiedere chi deve tenere il foglio redatto.
E’ chiaro che in teoria l’integrità del testamento è assicurata dal fatto che esiste uno specifico reato che punisce chi distrugge un testamento altrui: “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute” (art. 490 Codice Penale). Oltretutto chi ha distrutto un testamento è escluso dalla successione come indegno (art. 463 Codice Civile).
Chiaramente la distruzione dovrà essere provata, cosa non sempre semplice e, oltretutto, per far valere il testamento distrutto si dovrà dimostrare il contenuto dello stesso, cosa ancora più difficile.
Si consiglia, pertanto, di depositare il testamento o presso l’erede (o presso quello tra gli eredi che ha maggior interesse a vedere salvaguardata l’efficacia del testamento) o da una persona di estrema fiducia, o ancora presso il proprio avvocato.
In ogni caso si consiglia di rivolgersi ad un avvocato nel caso si voglia stendere un testamento olografo, soprattutto per quanto riguarda il contenuto.
Infatti, come vedremo nelle prossime schede, le difficoltà attinenti alla redazione del testamento non si fermano alla mera stesura materiale, ma riguardano soprattutto il contenuto delle disposizioni testamentarie e i diritti dei cd. legittimari che non devono essere violati.